Articolo 71 del T.U.B.
T.U.B
Art. 71 T.U.B. - Organi della procedura.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
"1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall'art. 1, comma 16, lett. c) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse."
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