Articolo 70 undecies del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 70 undecies T.U.IVA - Attivita' di controllo.

In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di:

a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;

b) controllo sostanziale;

c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo."

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