Articolo 70 semel et vicies del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 70 semel et vicies T.U.IVA - Adempimenti.

In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;

b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui si e' verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia."

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