Articolo 70 novies del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 70 novies T.U.IVA - Disposizioni in materia di opzioni e revoche.
In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e' comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto."
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