Articolo 69.3 del T.U.B.

T.U.B

Art. 69.3 T.U.B. - Impresa madre UE intermedia

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e' stabilita in uno Stato terzo.

2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo e' tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se:

a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite all'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e b) il valore totale delle attivita' detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro.

3. Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca, o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

4. L'obbligo previsto dal comma 2 e' rispettato anche quando una banca italiana e' essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

5. Nel caso in cui l'impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

6. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorita' competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), puo' consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sia incompatibilita' con un requisito di separazione delle attivita' applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;

b) la risolvibilita' sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall'autorita' di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia puo' essere una impresa di investimento di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' per il calcolo del valore totale delle attivita' del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonche' alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie."

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