Articolo 69 ter decies del T.U.B.
T.U.B
Art. 69 ter decies T.U.B. - Autorizzazione dell'accordo.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
"1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1."
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