Articolo 69 septies decies del T.U.B.
T.U.B
Art. 69 septies decies T.U.B. - Norme applicabili e disposizioni di attuazione.
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
"1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche' agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE."
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