Articolo 69 quinquies decies del T.U.B.

T.U.B

Art. 69 quinquies decies T.U.B. - Condizioni per il sostegno.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo e' concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) si puo' ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta' finanziarie del beneficiario;

b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare o ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa' del gruppo ed e' nell'interesse della societa' del gruppo che fornisce il sostegno;

c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita' dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

d) vi e' la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa' che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa' beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara' possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita' o solvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce;

f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita' del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede la societa' del gruppo che fornisce il sostegno;

g) la societa' del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita', grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e' tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa', fatta eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la vigilanza sulla societa' abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce."

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