Articolo 69 quater decies del T.U.B.

T.U.B

Art. 69 quater decies T.U.B. - Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

"1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies e' sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa' del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della societa' ad aderire all'accordo nonche' sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle societa' le cui assemblee hanno approvato il progetto.

2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformita' alle condizioni stabilite all'articolo 69-quinquiesdecies.

3. L'organo amministrativo della societa' aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.

4. L'assemblea straordinaria dei soci puo' revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa' aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa'.

6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e' pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa' capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo."

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