Articolo 69 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 69 T.U.IVA - Determinazione dell'imposta.

In vigore dal 14/03/1997 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei
beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
dell'I.V.A., nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di
destinazione all'interno del territorio della Comunita' che figura sul
documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel
territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche
quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima
dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni,
la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai
fini dell'I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identita'."

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