Articolo 69 decies del T.U.B.
T.U.B
Art. 69 decies T.U.B. - Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
"1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
2. La Banca d'Italia puo' inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata."
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