Articolo 68 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 68 T.U.IVA - Importazioni non soggette all'imposta.

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall'art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

"Non sono soggette all'imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8 bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;

c-bis) (lettera abrogata);

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) (lettera abrogata);

f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'art. 2;

g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto."

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