Articolo 67 del TUIR

TUIR

Art. 67 TUIR - Redditi diversi

In vigore dal 18/06/2025

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

"1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:(8)

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. [lettera inserita dall'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si veda anche quanto disposto dal comma 65, a proposito dell'applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui all', n. 266articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, e dai commi 66 e 67.]

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (4). Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:(6)

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (4). Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:(7)

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell' ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (2)

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche e funzioni; (3) (5)

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;

i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche; (1)

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo."

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(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1006, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Poi modificata dal D. legislativo n. 36 del 28/02/2021.

(2) Si veda quanto disposto dall'articolo 1, commi 112 e 113, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

(3) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 126, lettera a), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si veda anche quanto disposto dal successivo comma 127.

(4) Per l'anno 2024, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si veda quanto disposto dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

(5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 25, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Inoltre, il comma 24 ha disposto che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla stessa lettera c-sexies) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento. Si veda anche quanto disposto dai successivi commi da 26 a 29.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025.

(8) Per l'interpretazione del presente comma vedi il comma 1-bis, art. 1 del DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84.

Commento del professionista
Premessa: cos'è la categoria dei "redditi diversi"?

Nel sistema fiscale italiano, il reddito complessivo delle persone fisiche è suddiviso in categorie tassativamente elencate dall'art. 6 del TUIR: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa. Eppure la realtà economica produce continuamente fattispecie che non rientrano in modo netto in nessuna di queste classi. È qui che entra in gioco l'art. 67 del D.P.R. 917/1986, il quale disciplina i cosiddetti redditi diversi: una categoria per certi versi residuale, ma tutt'altro che marginale, che raggruppa situazioni eterogenee accomunate da un unico filo conduttore — generano ricchezza in capo al contribuente al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o d'impresa abituale.

Vale la pena sottolineare subito una cosa: si tratta di un elenco tassativo, non esemplificativo. Ciò significa che se una fattispecie non è espressamente prevista dall'art. 67, il relativo provento non è imponibile come reddito diverso. Una precisazione non banale, come vedremo.

La struttura della norma: un catalogo articolato

L'art. 67, comma 1, elenca le fattispecie imponibili suddividendole per lettere dalla a) alla n). Possiamo raggrupparle in quattro grandi aree tematiche:

  1. Plusvalenze immobiliari

  2. Redditi di natura finanziaria

  3. Redditi occasionali (commerciali e di lavoro autonomo)

  4. Fattispecie residuali e speciali

Approfondiamo ciascuna.

1. Plusvalenze immobiliari
1.1 Lottizzazione di terreni (lett. a)

La prima fattispecie è quella delle plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di terreni, o dall'esecuzione di opere finalizzate a renderli edificabili, seguita dalla successiva vendita — anche parziale — dei terreni o degli edifici.

La ratio è chiara: si vuole tassare il guadagno speculativo realizzato da chi, con un proprio comportamento attivo, trasforma la natura del terreno aumentandone il valore di mercato. Non basta però la sola lottizzazione: occorre anche la vendita. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva, come ribadito dalla Cassazione.

Un punto dibattuto riguarda il momento in cui si considera perfezionata la lottizzazione. La giurisprudenza prevalente ha stabilito che è sufficiente l'autorizzazione comunale al piano di lottizzazione, anche senza la stipula della convenzione urbanistica con il Comune. In pratica: non occorre che i lavori siano iniziati, né che sia stata firmata la convenzione. È il provvedimento autorizzativo che "cristallizza" la qualità di terreno lottizzato.

1.2 Cessione infraquinquennale di immobili (lett. b)

Questa è forse la fattispecie più frequente nella pratica quotidiana. Sono tassabili le plusvalenze da cessione onerosa di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, con due importanti eccezioni:

  • gli immobili acquisiti per successione (non per donazione: attenzione, il periodo quinquennale in quel caso decorre dalla data di acquisto del donante);

  • le abitazioni principali: quelle destinate ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e vendita.

La logica è che chi vende entro cinque anni agisce presumibilmente con finalità speculative. Chi invece ha vissuto nell'immobile, o l'ha ereditato, non ha quella connotazione speculativa.

Alcune precisazioni operative che emergono dalla prassi e dalla giurisprudenza:

  • La ristrutturazione di un immobile non "azzera" il conteggio del quinquennio: rileva la data di acquisto, non quella di fine lavori (salvo che l'intervento costituisca una "nuova costruzione" radicalmente diversa dall'originale).

  • L'adibizione effettiva ad abitazione principale prevale sulla classificazione catastale: la Cassazione ha confermato che anche un immobile classificato A/10 (ufficio) può essere escluso da tassazione se concretamente utilizzato come prima casa, con l'onere della prova a carico del cedente.

  • Il box auto ceduto separatamente dall'abitazione principale perde il beneficio dell'esenzione, secondo l'Agenzia delle Entrate (anche se su questo punto il dibattito rimane aperto).

  • Ai terreni edificabili si applica un regime ancora più stringente: la plusvalenza è sempre tassabile, a prescindere da quando il terreno è stato acquistato, da quanto tempo è posseduto e dall'uso fatto nel frattempo. Qui conta solo la qualifica urbanistica al momento della cessione.

1.3 La novità dal 2024: le plusvalenze da Superbonus (lett. b-bis)

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una fattispecie del tutto nuova. Sono tassabili le plusvalenze da cessione di immobili su cui il cedente — o altri aventi diritto — abbiano eseguito interventi agevolati con il Superbonus (art. 119, D.L. 34/2020), purché tali lavori si siano conclusi da non più di dieci anni al momento della cessione.

L'obiettivo è bilanciare il vantaggio fiscale del Superbonus con la tassazione dell'eventuale plusvalore generato dalla vendita successiva. Alcune caratteristiche salienti:

  • Si applica alla prima cessione dell'immobile oggetto degli interventi, non alle successive.

  • Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni precedenti (o del periodo di possesso se inferiore).

  • L'aliquota applicabile è quella dell'imposta sostitutiva del 26%.

  • Vale anche se a fruire del Superbonus non è stato il cedente ma un altro avente diritto (locatario, comodatario, familiare convivente).

2. Redditi di natura finanziaria

Le lettere dalla c) alla c-sexies) disciplinano il trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività finanziarie. In questa sede, più che un'analisi tecnica di ogni singola fattispecie, è utile tracciare il quadro d'insieme.

2.1 Plusvalenze da partecipazioni (lett. c e c-bis)

Fino al 2019 esisteva una distinzione rilevante tra partecipazioni qualificate (sopra certe soglie di diritti di voto o quota di capitale) e non qualificate, con regimi di tassazione differenziati. Dal 2019 questa distinzione ha perso gran parte della sua rilevanza pratica ai fini dell'aliquota, poiché entrambe le categorie sono ora assoggettate all'imposta sostitutiva del 26%.

Tuttavia, la distinzione rimane rilevante ai fini di alcune altre norme (tassazione degli investitori non residenti, investimenti in PIR, ecc.).

Una partecipazione è "qualificata" quando supera:

  • il 2% dei diritti di voto (o 5% del capitale) per società quotate;

  • il 20% dei diritti di voto (o 25% del capitale) per le non quotate.

2.2 Titoli, valute, metalli preziosi, derivati (lett. c-ter, c-quater, c-quinquies)

Queste disposizioni coprono un universo molto ampio:

  • lett. c-ter): plusvalenze da cessione o rimborso di obbligazioni, quote di fondi comuni, valute estere (a termine o da depositi con giacenza superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui), metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;

  • lett. c-quater): redditi da contratti derivati (futures, options, swap, Forex, opzioni binarie), cioè tutti i rapporti che generano differenziali finanziari;

  • lett. c-quinquies): clausola di chiusura che raccoglie proventi non classificabili nelle lettere precedenti, come plusvalenze da cessione di crediti pecuniari o redditi da rapporti in cui il risultato dipende da un evento incerto.

2.3 Cripto-attività (lett. c-sexies)

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, questa lettera ha finalmente portato ordine in un ambito che fino ad allora veniva disciplinato per analogia con le valute estere.

Sono tassabili le plusvalenze e gli altri proventi da rimborso, cessione, permuta o detenzione di cripto-attività di qualunque tipo (criptovalute, NFT, utility token, ecc.). La permuta tra cripto-attività con le stesse caratteristiche e funzioni non è invece rilevante fiscalmente.

Punti chiave:

  • Dal 2025 è stata eliminata la soglia di imponibilità di 2.000 euro: ogni plusvalenza è ora tassabile;

  • L'aliquota è il 26%, destinata a salire al 33% dal 2026 per effetto della Legge di Bilancio 2025;

  • È possibile optare per il regime del risparmio amministrato o gestito;

  • Il contribuente deve documentare il costo di acquisto sulla base di "elementi certi e precisi": in mancanza, il costo è pari a zero.

3. Vincite e premi (lett. d)

Rientrano tra i redditi diversi le vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse, nonché i premi per meriti artistici, scientifici o sociali. Questi redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo con aliquote differenziate (dal 10% al 25% a seconda della tipologia).

Vale segnalare che la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che le vincite ai tornei di poker realizzate in Paesi extra-UE sono imponibili in Italia, al contrario di quelle realizzate in Paesi UE (esenti in applicazione dei principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi).

4. Fattispecie fondiarie e immobiliari speciali (lett. e, f, h)
  • lett. e): redditi fondiari non catastalmente determinabili (es. terreni affittati per usi non agricoli);

  • lett. f): redditi da immobili all'estero (non soggetti a reddito fondiario, che per definizione riguarda solo gli immobili in Italia);

  • lett. h): redditi da concessione in usufrutto, costituzione di altri diritti reali di godimento, sublocazione di immobili, affitto di veicoli e aziende.

Quest'ultima lettera ha subito un'importante modifica con la Legge di Bilancio 2024: prima della riforma, la costituzione di diritti reali di godimento su immobili poteva rientrare nella lett. b) (con il beneficio del quinquennio); oggi è invece sempre attratta alla lett. h), con tassazione a prescindere da quando l'immobile è stato acquistato.

Il D.L. 84/2025 ha poi introdotto una norma di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) che fa chiarezza su un punto controverso: si applica la lett. h) solo quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene dopo l'operazione. Se invece si spoglia contestualmente di ogni diritto (es. vende separatamente nuda proprietà e usufrutto a persone diverse), si ricade nella lett. b).

5. Redditi da opere dell'ingegno e brevetti (lett. g)

Sono redditi diversi e non di lavoro autonomo i proventi dallo sfruttamento economico di opere d'ingegno, brevetti, formule e processi da parte di chi non ne è l'autore o inventore originario (es. eredi, cessionari) e non agisce nell'ambito di un'impresa commerciale.

6. Redditi occasionali (lett. i e l)

Questa è un'area concettualmente delicata. Sono redditi diversi quelli derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il confine con il reddito d'impresa o professionale dipende dalla presenza o meno di abitualità, professionalità e rilevanza economica. Non esiste una soglia numerica predefinita: la valutazione è sempre caso per caso.

Alcuni esempi pratici:

  • La compravendita occasionale di opere d'arte può essere reddito diverso (attività commerciale occasionale), reddito d'impresa (mercante d'arte) o addirittura non imponibile (collezionista che vende per ragioni non speculative). La giurisprudenza ha elaborato criteri quali la frequenza delle transazioni, la durata del possesso, l'intento all'acquisto, l'attività promozionale svolta.

  • Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo (es. consulenza una tantum, collaborazione saltuaria) rientrano qui, a differenza delle prestazioni abituali che generano reddito di lavoro autonomo.

  • I bed & breakfast gestiti saltuariamente nell'abitazione di residenza rientrano tra i redditi diversi.

Gli obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l) coprono poi situazioni particolari come la rinuncia a un'assunzione, la cessione di marchi da parte di privati non imprenditori, o le somme percepite per la cessione di un preliminare immobiliare.

7. Proventi da attività illecita

Un cenno merita anche questa fattispecie, spesso trascurata. Per effetto dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993 — come interpretato autenticamente dall'art. 36, comma 34-bis, D.L. 223/2006 — i proventi da attività illecite sono sempre tassabili: se rientrano in una delle categorie del TUIR, vi vengono attratti; altrimenti, confluiscono comunque nella categoria dei redditi diversi. La Cassazione ha applicato questo principio, ad esempio, ai proventi da riciclaggio.

Regola di carattere generale: la residualità della categoria

È opportuno concludere ribadendo la regola di apertura della norma: si tratta di redditi diversi solo se non costituiscono redditi di capitale, di lavoro autonomo, d'impresa o di lavoro dipendente. La categoria è dunque residuale rispetto alle altre, ma non per questo meno importante: intercetta decine di situazioni quotidiane che altrimenti sfuggirebbero alla tassazione.

In sintesi

Fattispecie Tassazione Plusvalenza da vendita immobile < 5 anni IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva 26%Plusvalenza da terreno edificabile Sempre imponibile Plusvalenza da Superbonus (entro 10 anni)Imposta sostitutiva 26%Cessione partecipazioni qualificate e non Imposta sostitutiva 26%Cripto-attività26% (33% dal 2026)Vincite lotterie/concorsi Ritenuta 10-25% a titolo definitivo Lavoro autonomo occasionale IRPEF ordinaria Proventi illeciti non classificabili IRPEF come redditi diversi

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