Articolo 67 bis del T.U.B.
T.U.B
Art. 67 bis T.U.B. - Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
"1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.
3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata, puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorita' competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la societa' ha la sede legale.
3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata."
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