Articolo 66 bis del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 66 bis T.U.IVA - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

In vigore dal 22/08/2008

Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42

"Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile
o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco
nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno,
del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per
l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione
non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
(Comma soppresso)
Gli stessi uffici formano, per le finalita' di cui al secondo comma
inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
hanno richiesto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
hanno ottenuti.
Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore."

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