Articolo 65 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 65 T.U.IVA - Obblighi dell'amministrazione finanziaria.

In vigore dal 07/08/1982

"L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita'
competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'I.V.A.
Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti
per l'accertamento dell'I.V.A.."

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