Articolo 64 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 64 T.U.IVA - Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
In vigore dal 31/12/1980
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 Articolo 22
"Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle
violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai
competenti uffici dell'I.V.A. Per le controversie relative alla qualita' e
quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta
dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza
degli uffici stessi."
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


