Articolo 64 del T.U.B.
T.U.B
Art. 64 T.U.B. - Albo
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
"1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo."
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