Articolo 63 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 63 T.U.IVA - Collaborazione della Guardia di Finanza.

In vigore dal 15/04/2000

Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 23

"La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'I.V.A. per l'acquisizione e
il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e
per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di
propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
facolta' di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre,
previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa
anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza
con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la
Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il
Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo'
richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica
l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati
elementi utili ai fini dell'accertamento."

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