Articolo 63 del T.U.B.

T.U.B

Art. 63 T.U.B. - Partecipazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall'art. 9.20 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall'art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

In vigore dal 16/04/2014 al 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 53 Articolo 2

Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Alle societa' finanziarie e alle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.

2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 ."

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