Articolo 62 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 62 T.U.IVA - Riscossione coattiva e privilegi.
In vigore dal 01/01/2008 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di
pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione
e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo
comma dell'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
rispettivamente indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del
codice civile.
(comma abrogato)
(comma abrogato)"
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