Articolo 62 del T.U.B.
T.U.B
Art. 62 T.U.B. - Idoneita' degli esponenti.
In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
"1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis."
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