Articolo 62 del T.U.B.

T.U.B

Art. 62 T.U.B. - Idoneita' degli esponenti.

In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis."

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