Articolo 61 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 61 T.U.IVA - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.

In vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Soppresso dal 09/06/2001 da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

"Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma
dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.
In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
saggio indicato nell'art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione
definitiva."

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