Articolo 61 bis del T.U.B.
T.U.B
Art. 61 bis T.U.B. - Ulteriori disposizioni applicabili alle societa' di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
"1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresi' l'articolo 58-bis.
2. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, e' rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonche' le proprie valutazioni, all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.
3. La comunicazione di cui all'articolo 57-bis, comma 6, e' trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista.
4. La Banca d'Italia autorizza:
a) le fusioni nelle quali la societa' incorporante e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;
b) le scissioni nelle quali la societa' scissa e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.
5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.
7. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita' di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonche' alle modalita' di consultazione con le altre autorita'."
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