Articolo 60 bis del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 60 bis T.U.IVA - Solidarieta' nel pagamento dell'imposta.

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

"1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su
fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e'
obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione
di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il
mancato pagamento dell'imposta.
3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il
pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo
effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario
che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo'
regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il
cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio
territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del
pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione."

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