Articolo 6 ter del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 6 ter T.U.IVA - Buono-corrispettivo monouso

In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

"1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e' rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo."

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