Articolo 6 del TUIR

TUIR

Art. 6 TUIR - Classificazione dei redditi 

(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)

In vigore dal 30/12/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 1

"1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa;

f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi."

Commento del professionista
Il punto di partenza: perché questa norma è così importante

Chi si avvicina al diritto tributario italiano prima o poi si scontra con una domanda apparentemente banale: quando un'entrata economica diventa reddito tassabile? La risposta sta tutta nell'art. 6 del D.P.R. 917/1986 (il TUIR), una norma breve nei numeri — tre soli commi — ma enorme nelle implicazioni pratiche.

L'articolo 6 è il cuore architettonico dell'IRPEF. Non a caso, l'art. 1 del TUIR lo richiama espressamente quando definisce il presupposto dell'imposta: si paga l'IRPEF solo sui redditi rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6. Niente categoria, niente tassazione. Questo è il principio di tassatività, e ha conseguenze enormi nella vita professionale di ogni contribuente.

Le sei categorie reddituali: un catalogo chiuso

Il comma 1 elenca in modo tassativo le categorie in cui si classificano i redditi delle persone fisiche:

  • Redditi fondiari (terreni e fabbricati)

  • Redditi di capitale (interessi, dividendi, proventi finanziari)

  • Redditi di lavoro dipendente

  • Redditi di lavoro autonomo

  • Redditi d'impresa

  • Redditi diversi (categoria residuale ma fondamentale)

Il catalogo è chiuso: se un'entrata non è inquadrabile in nessuna di queste sei voci, semplicemente non è tassabile, anche se economicamente apprezzabile. Questo non è un dettaglio tecnico — è una garanzia costituzionale del contribuente.

Perché la categoria scelta cambia tutto

La classificazione non è un esercizio formale. Individuare correttamente la categoria reddituale incide su almeno tre profili fondamentali:

1. La base imponibile. Le regole di calcolo cambiano radicalmente da categoria a categoria. Il lavoratore dipendente viene tassato sul lordo percepito (con alcune deduzioni forfettarie), il professionista può dedurre analiticamente i costi inerenti, l'imprenditore applica le regole del reddito d'impresa. Classificare male significa calcolare male le imposte.

2. L'imputazione temporale. Alcune categorie seguono il principio di cassa (rileva quando incasso), altre la competenza (rileva quando matura). Un professionista tassa il compenso nell'anno in cui lo incassa; un imprenditore segue regole ben più articolate. L'art. 7, comma 2, TUIR rimanda espressamente alle norme della singola categoria per stabilire il "quando".

3. La territorialità e l'applicazione di altre imposte. Un esempio classico: classificare il reddito di un medico come lavoro dipendente o come lavoro autonomo non è solo una questione IRPEF — determina se si applica o meno l'IVA. Le implicazioni si moltiplicano.

Comma 2: i proventi sostitutivi e le indennità risarcitorie 

Questo è il comma che genera il maggior contenzioso tributario in assoluto, e capire la logica che lo governa è essenziale per chiunque gestisca controversie di lavoro o situazioni risarcitorie.

Il principio base

I proventi percepiti in sostituzione di redditi e le indennità ricevute a titolo di risarcimento per perdita di redditi seguono la sorte fiscale del reddito che sostituiscono o che è andato perduto. Se sostituiscono un reddito di lavoro dipendente, saranno tassati come tale; se sostituiscono un reddito professionale, come lavoro autonomo, e così via.

La ratio è evidente: evitare che riqualificando formalmente un'entrata come "risarcimento" si sfugga alla tassazione che avrebbe colpito il reddito originario.

La distinzione chiave: danno emergente vs. lucro cessante

Qui il diritto tributario abbraccia una distinzione di matrice civilistica che diventa discriminante ai fini fiscali:

  • Il lucro cessante cioè il mancato guadagno, il reddito che non ho percepito a causa del danno subito è tassabile. È, per l'appunto, un provento sostitutivo di reddito.

  • Il danno emergente cioè la perdita patrimoniale diretta, il "buco" nel patrimonio già esistente non è tassabile. Non sostituisce alcun reddito, ma ripristina una situazione patrimoniale deteriorata.

La Cassazione ha cristallizzato questo principio in numerose sentenze: le somme risarcitorie sono imponibili solo se e nella misura in cui siano destinate a reintegrare la mancata percezione di redditi. In caso contrario, manca il presupposto impositivo.

Cosa è tassabile e cosa no: esempi pratici

Tassabili:

  • Le indennità di disoccupazione, malattia e maternità erogate dall'INPS (reddito di lavoro dipendente)

  • L'indennità assicurativa percepita da un professionista per malattia che gli impedisce di lavorare (reddito di lavoro autonomo)

  • Le somme riconosciute per mancato guadagno a seguito di licenziamento illegittimo

  • Gli indennizzi per esposizione a rischio radiologico sul luogo di lavoro

Non tassabili:

  • Le indennità per invalidità permanente o per morte (l'esclusione è esplicita nel testo normativo)

  • I rimborsi per spese sanitarie

  • I risarcimenti per danno esistenziale, biologico, all'immagine professionale (danno emergente)

  • I voucher di conciliazione erogati con finalità assistenziali

  • Le indennità straordinarie erogate per isolamento da COVID-19

  • Gli indennizzi ai risparmiatori per violazione degli obblighi informativi da parte delle banche (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni sul tema delle crisi bancarie)

Il caso delle transazioni di lavoro e la perdita di chance

Un capitolo a sé merita la perdita di chance professionale, tema su cui la Cassazione ha elaborato una giurisprudenza ormai consolidata: il risarcimento per la perdita di possibilità di sviluppo professionale (carriera, progressioni, opportunità alternative) costituisce danno emergente e non lucro cessante, e quindi non è tassabile a condizione che il contribuente fornisca prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare del danno.

Attenzione: in assenza di questa prova, scatta una presunzione sfavorevole. La Cassazione ha più volte affermato che alle somme versate in sede transattiva per la cessazione di un rapporto di lavoro si attribuisce presuntivamente natura di ristoro per mancate retribuzioni (lucro cessante), con conseguente tassazione. L'onere di dimostrare il contrario spetta al contribuente.

Gli interessi moratori e di dilazione

Il comma 2, secondo periodo, estende la logica dei proventi sostitutivi anche agli interessi moratori e per dilazione di pagamento: questi costituiscono reddito della stessa categoria del credito principale su cui sono maturati. Se un professionista addebita interessi di mora al cliente, quella somma sarà reddito di lavoro autonomo nell'anno di incasso. La norma, introdotta nel 1993, ha risolto definitivamente un contenzioso che si trascinava da anni.

Comma 3: le società di persone commerciali e la presunzione assoluta di impresa

Il comma 3 introduce una regola di sistema di grande impatto: i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dalla loro fonte e dall'oggetto sociale, sono sempre e comunque redditi d'impresa.

Questa è una presunzione assoluta non ammette prova contraria. Anche se la snc svolge un'attività che in capo a una persona fisica genererebbe reddito di lavoro autonomo (una studio associato di ingegneri, ad esempio), quella stessa attività svolta in forma di snc produce reddito d'impresa.

Il caso delle società tra professionisti: un cantiere ancora aperto

La questione delle società tra professionisti (STP) è il fronte più vivace e irrisolto su questo tema. L'Agenzia delle Entrate, coerentemente con il tenore letterale dell'art. 6, comma 3, ha sostenuto che anche le STP costituite in forma di società di persone producono reddito d'impresa.

La Cassazione, con la sentenza n. 7407/2021, ha però aperto una breccia significativa: perché ci sia reddito d'impresa in una società tra professionisti, occorre qualcosa di più rispetto al solo apporto intellettuale dei soci un'organizzazione autonoma che vada oltre la prestazione professionale personale. In assenza di questo elemento aggiuntivo, il reddito potrebbe essere qualificato come lavoro autonomo.

Il dibattito tra l'interpretazione dell'Agenzia e quella della Suprema Corte non è ancora risolto e rappresenta oggi uno dei punti di maggiore incertezza applicativa per chi costituisce o gestisce una STP.

Vale infine ricordare che la presunzione del comma 3 non si estende alle società semplici, per le quali continuano ad applicarsi le regole delle singole categorie reddituali.

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