Articolo 59 del TUIR
TUIR
Art. 59 TUIR - Dividendi (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 01/01/2026
Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51
Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, rispettivamente modificato e inserito dall'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.
"1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.
1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro
2. (Comma abrogato)"
Commento del professionista
Ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del TUIR, il reddito di impresa, anche per i soggetti IRPEF, si determina secondo le regole dettate per l’IRES dalla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, salvo quanto diversamente previsto dal Capo VI del Titolo I.
Pertanto, gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti IRES (dividendi) concorrono alla formazione del reddito dei soggetti IRPEF, come le imprese individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), secondo le disposizioni dell’art. 89 del TUIR. Tuttavia, la misura di esenzione differisce rispetto ai soggetti IRES, per i quali i dividendi sono esenti al 95%.
Per i soggetti IRPEF, l’art. 59 del TUIR prevede che i dividendi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% del loro ammontare, applicando il criterio di cassa. Tale percentuale si applica sia alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate e riguarda gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2016, in base al d.m. 26.5.2017, conseguente alla riduzione dell’IRES dal 27,5% al 24%.
Gli utili prodotti in precedenza mantengono il trattamento precedente: 40% per quelli formatisi fino al 31.12.2007 e 49,72% per quelli formatisi dall’esercizio successivo a tale data.
L’imponibilità parziale del 58,14% si applica anche ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. I dividendi percepiti dalle società di persone da partecipazioni in società di capitali seguono le stesse regole dei dividendi delle imprese individuali, concorrendo al reddito dei soci per trasparenza.
Secondo la circ. Assonime n. 32/2004, lo stesso regime si applica anche ai soci soggetti IRES partecipanti tramite società personali. In questi casi, l’interposizione della società di persone come “prima percipiente” comporta l’applicazione della tassazione al 58,14%, e non della detassazione del 95% prevista per i dividendi tra soggetti IRES.
Per le società semplici, il reddito si determina sommando i redditi di ciascuna categoria (art. 8 TUIR), escludendo quelli soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva. Anche qui, i dividendi concorrevano alla formazione della base imponibile secondo le percentuali indicate sopra.
Con la legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) e la modifica dell’art. 47 TUIR, si sono aperti due scenari interpretativi:
gli utili sarebbero interamente non tassabili;
gli utili concorrono al reddito complessivo per intero.
Le istruzioni del modello REDDITI SP 2019 risolvono la questione a sfavore del contribuente, confermando la tassazione integrale degli utili percepiti dalle società semplici. Tuttavia, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti tra il 1.1.2018 e il 31.12.2022, continua a operare il regime transitorio (40%, 49,72% o 58,14%).
Infine, il comma 1 dell’art. 59 del TUIR estende il trattamento dei dividendi anche a:
titoli e strumenti finanziari partecipativi (art. 44 lett. a TUIR) la cui remunerazione dipende dai risultati economici della società emittente o del gruppo;
contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza (art. 2554 c.c.) con apporto di capitale o misto.
In tutti i casi, non si applicano le norme dei commi 5 e 7 dell’art. 47 TUIR per somme o beni ricevuti da ripartizione di riserve di capitale, recesso, esclusione, riscatto o liquidazione della società, ma la disciplina del comma 5-bis dell’art. 86 TUIR. Ciò implica distinguere la parte attribuibile a utili (tassata come dividendi) da quella residua (tassata come plusvalenza).
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