Articolo 59 del T.U.B.

T.U.B

Art. 59 T.U.B. - Definizioni.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;

b) per «societa' finanziarie» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) per «societa' strumentali» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) per "coordinatore del conglomerato finanziario" si intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 maggio 2012, dall'art. 2, comma 1 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45)."

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