Articolo 59 del T.U.B.
T.U.B
Art. 59 T.U.B. - Definizioni.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
"1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «societa' finanziarie» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa' strumentali» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per "coordinatore del conglomerato finanziario" si intende l'autorita' indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 maggio 2012, dall'art. 2, comma 1 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45)."
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