Articolo 58 ter del T.U.B.
T.U.B
Art. 58 ter T.U.B. - Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo
In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
"1. Una succursale di banca di Stato terzo e' considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:
a) la banca di Stato terzo e' stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) le autorita' di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) la banca di Stato terzo e' stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformita' alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea."
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