Articolo 58 quinquies del T.U.B.

T.U.B

Art. 58 quinquies T.U.B. - Vigilanza (1)

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

"1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti in conformita' alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.

4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidita', il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

5. La Banca d'Italia puo' convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e puo' disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o piu' persone preposte alla direzione.

6. La Banca d'Italia puo' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l'articolo 54, comma 1.

8. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in piu' Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorita' competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'."

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(1) Per l'applicazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vedi l' art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208 .

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