Articolo 58 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 58 T.U.IVA - Irrogazione delle sanzioni.

In vigore dal 01/05/1990 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto-legge del 27/04/1990 n. 90 Articolo 3

Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Nota:
Per gli effetti vedasi l'art. 3 del DPR n. 24/79.

"In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle
pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta
l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso
avviso di rettifica o di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
dell'imposta l'ufficio puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati
avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione.
La pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine di trenta
giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la
pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione
effettuata presso l'ufficio sara' considerata priva di effetto se il
pagamento avviene nei termini e con le modalita' sopra citate.
5. (soppresso)."

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