Articolo 58 del TUIR
TUIR
Art. 58 TUIR - Plusvalenze (1)
In vigore dal 01/01/2026
Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51
"1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87 (2), non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa."
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(1) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
(2) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, come modificato dall'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.
Commento del professionista
Ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del TUIR, la determinazione del reddito di impresa per i soggetti IRPEF segue, di norma, le regole previste per l’IRES dalla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, salvo quanto diversamente stabilito dal Capo VI del Titolo I.
Di conseguenza, anche gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti IRES (dividendi) concorrono al reddito dei soggetti IRPEF, come le imprese individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), secondo quanto stabilito dall’art. 89 del TUIR. La disciplina generale degli utili da partecipazione rimanda pertanto all’art. 89 stesso.
La misura di esenzione dei dividendi per i soggetti IRPEF differisce da quella prevista per i soggetti IRES: mentre i dividendi per le società IRES sono esenti al 95%, per i soggetti IRPEF, secondo l’art. 59 del TUIR (che rinvia all’art. 47), gli utili percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%, applicando il criterio di cassa. Questa percentuale si applica sia ai dividendi da partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti da partecipazioni non qualificate.
La misura del 58,14% riguarda gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2016, in base al d.m. 26.5.2017, emanato a seguito della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Gli utili prodotti in precedenza mantengono il trattamento precedente: 40% per quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 e 49,72% per quelli formatisi dall’esercizio successivo a tale data.
L’imponibilità parziale si applica anche ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, e più in generale agli strumenti finanziari partecipativi.
I dividendi percepiti dalle società di persone da partecipazioni in società di capitali concorrono al reddito dei soci per trasparenza, seguendo le stesse regole delle imprese individuali: 58,14% per gli utili più recenti, 49,72% per quelli successivi al 2007 e 40% per quelli anteriori al 2008.
Secondo la circ. Assonime n. 32/2004, questo regime si applica anche ai soci soggetti IRES quando la partecipazione avviene tramite società di persone. In tal caso, la società personale, quale primo percettore dei dividendi, è soggetta alla tassazione parziale del 58,14%, e non alla detassazione del 95% prevista per i dividendi tra soggetti IRES.
Per quanto riguarda le società semplici, il reddito si determina sommando i redditi di ciascuna categoria, al netto di quelli soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del TUIR. I dividendi concorrono alla base imponibile secondo le stesse percentuali già indicate.
La situazione è tuttavia cambiata con la legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) e la modifica dell’art. 47 del TUIR. A seguito di tale modifica, sono emersi due scenari interpretativi:
gli utili sarebbero interamente non tassabili;
gli utili concorrerebbero al reddito complessivo per intero.
Le istruzioni del modello REDDITI SP 2019 confermano la tassazione integrale degli utili percepiti dalle società semplici, pur applicando per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 il regime transitorio (40%, 49,72% o 58,14%), se la distribuzione avviene tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022.
Il comma 1 dell’art. 59 del TUIR estende il trattamento dei dividendi anche a:
titoli e strumenti finanziari partecipativi (art. 44, lett. a) TUIR) la cui remunerazione dipende dai risultati economici della società emittente, di altre società del gruppo o dell’affare cui i titoli sono collegati;
contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza (art. 2554 c.c.) con apporto di capitale o misto (capitale e opere/servizi).
In tutti questi casi, analogamente a quanto previsto per i soggetti IRES, non si applicano i commi 5 e 7 dell’art. 47 TUIR per somme o beni ricevuti da ripartizione di riserve di capitale, recesso, esclusione, riscatto o liquidazione della società, ma la disciplina del comma 5-bis dell’art. 86 TUIR. Questo comporta la necessità di distinguere la parte dei beni o importi imputabile a utili (tassata come dividendi) da quella residua (tassata come plusvalenze).
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