Articolo 58 bis del T.U.B.
T.U.B
Art. 58 bis T.U.B. - Trasferimenti rilevanti di attivita' o passivita'.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
"1. I trasferimenti di attivita' o passivita' a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalita' per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo."
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