Articolo 56 del T.U.B.

T.U.B

Art. 56 T.U.B. - Modificazioni statutarie.

In vigore dal 01/01/1994

"1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1."

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