Articolo 56 del T.U.B.
T.U.B
Art. 56 T.U.B. - Modificazioni statutarie.
In vigore dal 01/01/1994
"1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1."
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