Articolo 56 Bis del TUIR
TUIR
Art. 56 Bis TUIR - Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.)
In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1
"1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c) , ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del codice civile , il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all' articolo 2135 del codice civile , nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.
3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera bter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all' articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , e successive modificazioni."
Commento del professionista
Inquadramento sistematico: perché esiste questa norma
Chi si occupa di fiscalità agricola sa bene che il legislatore ha costruito, nel tempo, un sistema a strati sovrapposti, non sempre coerente. L'art. 56-bis del TUIR si inserisce in questo sistema con una funzione precisa: governare la tassazione di quelle attività agricole che, per dimensione o natura, escono dal perimetro catastale dell'art. 32 TUIR, ma che il legislatore non ha voluto abbandonare alle ordinarie regole del reddito d'impresa.
La norma va letta, necessariamente, in combinato con gli artt. 32 e 56 del TUIR e con l'art. 2135 c.c., che dalla riforma del d.lgs. n. 228/2001 definisce in modo moderno la figura dell'imprenditore agricolo, ricomprendendovi non solo la coltivazione del fondo ma anche una serie di attività connesse — di produzione, trasformazione, fornitura di servizi — che, se esercitate nei limiti, restano nell'orbita del reddito agrario; se li superano, transitano nel reddito d'impresa, sia pure con meccanismi agevolati.
Il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 — attuativo della delega fiscale di cui alla l. n. 111/2023 — ha recentemente riformato diversi articoli del TUIR, tra cui l'art. 56-bis, allineando la norma fiscale alle previsioni civilistiche e introducendo alcune importanti novità. Le modifiche si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
I regimi forfettari: una scelta di politica fiscale
Il meccanismo centrale dell'art. 56-bis è il regime forfettario di determinazione del reddito d'impresa. Quando un'attività agricola supera i limiti quantitativi o qualitativi previsti dall'art. 32 TUIR, il reddito eccedente diventa reddito d'impresa — ma non viene misurato analiticamente (ricavi meno costi), bensì applicando un coefficiente di redditività forfettario ai corrispettivi IVA. Si tratta di un regime naturale: si applica automaticamente, salvo esplicita opzione del contribuente per la tassazione ordinaria, esercitabile secondo le modalità del d.P.R. n. 442/1997 e vincolante per almeno un triennio.
È una scelta di politica fiscale chiara: premiare la piccola imprenditoria agricola con una semplificazione contabile e un carico fiscale ridotto, senza costringerla alla complessità del bilancio analitico.
Le fattispecie disciplinate
1. Produzione di vegetali oltre soglia (comma 1)
L'art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) del TUIR riconosce natura agricola alla produzione di vegetali realizzata tramite strutture fisse o mobili (serre) o tramite immobili censiti in determinate categorie catastali, purché la superficie produttiva non superi il doppio della superficie del terreno sottostante — o, per la lett. b-bis), il doppio della cosiddetta superficie agraria di riferimento, che sarà definita con apposito decreto ministeriale.
Quando quel limite viene superato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre alla formazione del reddito d'impresa, ma non in misura analitica: viene commisurato proporzionalmente al reddito agrario della superficie interessata. È un criterio para-catastale, che mantiene un aggancio al sistema fondiario anche per il componente fiscalmente commerciale.
Vale la pena segnalare che, nelle more dell'emanazione del decreto MEF che definirà la superficie agraria di riferimento per la lett. b-bis), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 12/E del 8 agosto 2025 che il parametro transitorio è rappresentato dalla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile.
2. Attività connesse di manipolazione e trasformazione (comma 2)
Il comma 2 riguarda le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli che non rientrano nell'elenco del decreto ministeriale previsto dall'art. 32, comma 2, lett. c) — cioè, in sostanza, i prodotti che non danno luogo a reddito agrario per via catastale. La condizione è che i prodotti trattati provengano prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali.
In questi casi il reddito è determinato applicando un coefficiente di redditività del 15% ai corrispettivi IVA.
L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 44/E/2004) ha precisato che la norma si applica alle attività connesse che, pur non generando prodotti inclusi nel decreto ministeriale, restino comunque nei limiti della tecnica agraria: sono escluse le trasformazioni che, per modalità e grado di lavorazione, producano beni non più qualificabili come agricoli e privi di reale connessione con il ciclo primario.
Sul tema va segnalata anche la recente sentenza della Cassazione n. 4130 del 18 febbraio 2025, che ha negato l'applicabilità dell'art. 56-bis a serre costruite in funzione strumentale rispetto a una centrale termoelettrica: in quel caso, ha osservato la Corte, la produzione agricola era accessoria rispetto all'attività commerciale principale, rendendo inapplicabile il regime agevolato.
Il mancato rispetto del requisito della prevalenza determina la tassazione ordinaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56 TUIR.
3. Fornitura di servizi connessi (comma 3)
Il comma 3 introduce un regime forfettario, con coefficiente del 25%, per le attività di fornitura di servizi di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. — cioè quelle svolte mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale.
Questo è forse il regime più delicato dal punto di vista applicativo, perché richiede la verifica di due requisiti che si prestano a valutazioni caso per caso:
Requisito soggettivo: chi eroga il servizio deve essere lo stesso soggetto che svolge l'attività agricola principale.
Requisito oggettivo: le attrezzature utilizzate devono essere quelle normalmente impiegate nell'agricoltura e usate prevalentemente nell'attività principale rispetto a quella connessa.
La circolare n. 44/E/2002 ha chiarito che "normale" significa impiego continuativo e sistematico nell'attività agricola, non occasionale; e che l'attività connessa non deve assumere, per dimensioni e organizzazione, la connotazione di attività principale. Se il servizio diventa il core business e l'agricoltura passa in secondo piano, si esce dal perimetro agevolato e si ricade nell'ordinaria impresa commerciale.
Un'ulteriore precisazione riguarda le attrezzature: è ammesso l'utilizzo di mezzi dedicati esclusivamente alla fornitura di servizi, ma solo a condizione che il fatturato generato con le attrezzature agricole "normali" resti superiore a quello generato dalle attrezzature dedicate. Se questa condizione non è rispettata, il regime forfettario non si applica.
Sul piano pratico, rientrano in questa fattispecie — tra gli altri — i servizi faunistico-venatori, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la ris. n. 73/E/2018.
4. Commercializzazione di piante vive e prodotti florovivaistici (comma 3-bis)
Introdotto dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019), questo regime è dedicato agli imprenditori agricoli florovivaistici che commercializzano piante e prodotti della floricoltura acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici — e non da semplici commercianti.
Il coefficiente applicabile è il più basso tra quelli previsti dall'art. 56-bis: 5%. Una scelta legislativa comprensibile, data la natura sostanzialmente commerciale dell'attività (acquisto e rivendita), che viene comunque attratta in un regime agevolato in ragione del contesto produttivo in cui si inserisce.
I requisiti da rispettare sono:
la vendita deve riguardare piante e prodotti floricoli;
il cedente deve qualificarsi come imprenditore agricolo florovivaistico ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
l'acquisto deve avvenire esclusivamente da altri imprenditori agricoli florovivaistici — non da intermediari commerciali;
i corrispettivi derivanti da questa attività non possono superare il 10% del volume d'affari complessivo del florovivaista.
Su quest'ultimo punto, si ritiene che il volume d'affari da prendere a riferimento sia quello dell'anno in cui viene effettuata la cessione — scelta più rigorosa rispetto all'utilizzo del volume dell'anno precedente, ma più aderente alla realtà economica.
Un esempio concreto aiuta a comprendere la convenienza del regime: un florovivaista con volume d'affari di 300.000 euro può acquistare piante da altri produttori per un massimo di 30.000 euro. Se ne acquista per 20.000 e le rivende a 26.000, il reddito effettivo è 6.000 euro, ma il reddito imponibile sarà solo 1.300 euro (5% di 26.000).
5. Produzione e cessione di beni per la tutela ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici (comma 3-ter)
Questa fattispecie è la grande novità del d.lgs. n. 192/2024. Il decreto ha introdotto nell'art. 32 TUIR la nuova lett. b-ter), riconoscendo come produttiva di reddito agrario la produzione di beni — anche immateriali — realizzata mediante coltivazione, allevamento o silvicoltura, che contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Vi rientrano in modo esplicito i crediti di carbonio derivanti dalla cattura di CO2.
Quando i corrispettivi da queste cessioni superano il limite dato dai ricavi dell'attività agricola ex art. 2135 c.c., l'eccedenza è tassata forfettariamente con un coefficiente del 25% ai sensi del nuovo comma 3-ter. Per la determinazione del cosiddetto "limite di agrarietà", si rinvia alla circolare n. 12/E dell'8 agosto 2025 dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una norma attesa, che supera le incertezze applicative precedenti — ricordiamo che l'Agenzia, con interpello n. 365/2020, aveva negato l'applicabilità dell'art. 56-bis alle cessioni di quote di emissione da sequestro di CO2.
L'ambito soggettivo: la novità del d.lgs. n. 192/2024
Prima della riforma, i regimi dell'art. 56-bis erano riservati a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Le società commerciali — incluse s.n.c. e s.a.s. — ne erano escluse, così come, in linea generale, i soggetti IRES.
Il d.lgs. n. 192/2024 ha riscritto il comma 4, estendendo i regimi forfettari dell'art. 56-bis anche alle società agricole (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 99/2004) che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito ai sensi dell'art. 1, comma 1093, l. n. 296/2006. Possono quindi beneficiare dei regimi agevolati anche le s.r.l. e le società cooperative con qualifica agricola che abbiano esercitato tale opzione. Restano escluse le s.p.a. e le s.a.p.a.
Restano però alcune asimmetrie che lo stesso commento al testo di legge segnala criticamente: non è stata estesa alle società agricole soggette IRES la tassazione forfettaria per l'allevamento eccedente i limiti dell'art. 32, comma 2, lett. b) (disciplinata dall'art. 56, comma 5); né è applicabile alle stesse il regime dell'art. 5, l. n. 413/1991 per l'agriturismo. Si auspica un intervento chiarificatore o correttivo del legislatore.
Agriturismo, enoturismo e oleoturismo: il regime parallelo
L'art. 56-bis non esaurisce il quadro della fiscalità agricola agevolata. Per completezza è necessario richiamare il regime previsto dall'art. 5 della l. n. 413/1991, applicabile all'agriturismo (l. n. 96/2006), all'enoturismo (l. n. 205/2017) e all'oleoturismo (l. n. 160/2019).
In tutti e tre i casi, il reddito d'impresa è determinato applicando ai corrispettivi netti IVA un coefficiente del 25%. Si tratta di un regime analitico parziale: rilevano solo i ricavi, non i costi, non gli ammortamenti, non le plusvalenze. Le conseguenze sono rilevanti: in caso di cessione di immobili strumentali all'agriturismo, l'eventuale plusvalenza non costituisce materia imponibile proprio perché la norma esclude la rilevanza di componenti positive diverse dai ricavi.
Il regime è opzionale (come per l'art. 56-bis): chi non vuole avvalersene può optare per la tassazione ordinaria, con effetto vincolante triennale, e in quel caso torna applicabile l'intera disciplina del reddito d'impresa, plusvalenze comprese.
Non possono accedere a questo regime le società di capitali e gli enti commerciali residenti (art. 73, lett. a) e b) TUIR): per tali soggetti il reddito agriturisitico è tassato in via ordinaria.
Una questione interpretativa aperta riguarda le s.n.c. e le s.a.s.: l'art. 56-bis, comma 4 le esclude dai propri regimi forfettari, ma tale esclusione non si estende all'agriturismo, governato dall'art. 5 della l. n. 413/1991, che nulla dice in merito. Si ritiene pertanto che le società di persone commerciali possano accedere al regime forfettario per le attività agrituristiche, enoturistiche e oleoturistiche.
Produzione di energia: un sistema articolato per soglie
Un cenno finale merita la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, disciplinata dall'art. 1, comma 423, l. n. 266/2005.
Il sistema attuale distingue due livelli:
Entro soglia (2.400.000 kWh per le fonti agroforestali; 260.000 kWh per il fotovoltaico): la produzione è considerata attività connessa e genera reddito agrario, purché sussistano i requisiti di connessione.
Oltre soglia: il reddito è d'impresa, determinato forfettariamente con il 25% sui corrispettivi IVA, se il requisito della connessione è soddisfatto; in via ordinaria, in caso contrario.
Per il fotovoltaico, la circolare n. 32/E/2009 ha elaborato criteri applicativi specifici: fino a 200 kW (equivalenti a circa 260.000 kWh) la connessione si presume; oltre quella soglia occorre verificare la presenza di integrazione architettonica, la prevalenza del volume d'affari agricolo o il possesso di almeno 1 ettaro di terreno per ogni 10 kW eccedenti, entro il limite di 1 MW per azienda.
Una riflessione conclusiva
L'art. 56-bis è una norma di sistema, che non può essere letta in isolamento. La sua utilità pratica per il professionista — e per l'imprenditore agricolo — sta nel capire quando si esce dal catasto e come si viene tassati dopo. Il sistema dei coefficienti forfettari rappresenta un punto di equilibrio tra semplicità gestionale e adeguata tassazione, ma richiede attenzione ai requisiti qualitativi — prevalenza, connessione, soglie dimensionali — che ne condizionano l'applicazione.
Le modifiche del 2024 hanno avvicinato la norma alle previsioni civilistiche, ampliato la platea dei beneficiari e introdotto strumenti fiscali per le attività "verdi". Rimangono aperti, tuttavia, alcuni nodi di coordinamento che sarebbe auspicabile il legislatore sciogliesse in un'ottica di maggiore uniformità di trattamento tra le diverse forme giuridiche con cui l'impresa agricola può essere esercitata.
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