Articolo 55 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 55 T.U.IVA - Accertamento induttivo.
In vigore dal 01/01/1999 con effetto dal 01/04/1979
Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 14
"Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento
dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota
applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati
in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e
le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni
e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano
state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
disposizioni dell'art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o
ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente
decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di
imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e
scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha
conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei
registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la
contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere
all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa,
senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione
annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
33."
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