Articolo 55 del TUIR
TUIR
Art. 55 TUIR - Redditi d'impresa
In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1994
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Nota:
Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 554/93.
"1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo."
Commento del professionista
sull’art. 55 del TUIR, la prima cosa che emerge è che il legislatore vuole dare una definizione molto ampia di reddito d’impresa. Non si limita a dire “è impresa chi è imprenditore nel codice civile”, ma costruisce una nozione autonoma fiscale. Il punto di partenza è semplice: è reddito d’impresa tutto ciò che deriva dall’esercizio di un’impresa commerciale. Però subito dopo questa affermazione apparentemente lineare, il legislatore la amplia moltissimo.
Infatti, per “impresa commerciale” non si guarda tanto alla forma, ma al tipo di attività svolta e al modo in cui viene svolta. Viene richiamato l’art. 2195 del codice civile, quindi tutte le attività classiche: produzione, commercio, trasporti, banche, assicurazioni, attività ausiliarie. Però il passaggio cruciale è che, ai fini fiscali, queste attività generano reddito d’impresa anche se non sono organizzate formalmente come impresa. Questo è uno scarto enorme rispetto al diritto civile: il fisco abbassa la soglia.
Poi il legislatore fa un passo ulteriore: inserisce dentro il reddito d’impresa anche altre situazioni che non rientrano perfettamente nello schema civilistico. Ad esempio, i servizi che non sono nell’art. 2195 diventano impresa se sono organizzati, oppure lo sfruttamento di miniere e simili è sempre impresa, e ancora, attività agricole che normalmente sarebbero reddito agrario diventano reddito d’impresa se svolte da certe società. Qui si vede chiaramente una logica: quando c’è struttura, organizzazione o forma societaria, il fisco tende a qualificare tutto come impresa.
E infatti arriva uno dei principi più importanti: quello di “attrazione”. Le società commerciali producono sempre reddito d’impresa, indipendentemente da cosa fanno concretamente. Questo è un punto che nella pratica pesa tantissimo, perché significa che la forma giuridica può determinare la qualificazione fiscale più della sostanza dell’attività. Una SRL agricola, ad esempio, per il fisco è comunque impresa, salvo regimi particolari.
A questo punto il testo si ferma a chiarire che la nozione fiscale di impresa si regge su tre pilastri: l’oggetto dell’attività, l’organizzazione e la professionalità, cioè l’abitualità. Però introduce anche una distinzione molto importante tra una nozione oggettiva (basata su come si svolge l’attività) e una soggettiva (legata al tipo di soggetto, come le società). Questo doppio livello è ciò che rende la materia complessa.
Un altro passaggio interessante è che il reddito d’impresa diventa una categoria “centrale” nel sistema: serve a distinguere tutte le altre categorie. Se c’è organizzazione si esce dal lavoro autonomo e si entra nell’impresa; se manca abitualità si finisce nei redditi diversi; se si superano certi limiti si esce dal reddito agrario. Quindi non è solo una categoria tra le altre, è quella che delimita tutto il sistema.
Poi il documento insiste su un concetto molto importante: il fisco ha volutamente ampliato l’area dell’impresa rispetto al diritto civile. Questo non è casuale, ma serve a tassare meglio e in modo più preciso, perché il reddito d’impresa si determina con criteri analitico-contabili. In altre parole, qualificarti come impresa permette all’amministrazione di controllarti meglio.
Subito dopo, però, si chiarisce che questa nozione non è sempre uniforme: ci sono deroghe. Ad esempio, per alcune agevolazioni o per enti non commerciali, un’attività che sarebbe commerciale secondo l’art. 55 può non esserlo. Questo è un punto delicato: non esiste una definizione unica valida sempre, ma dipende dalla norma che stai applicando.
Un passaggio che spesso sorprende è quello sulle attività illecite: anche quelle producono reddito d’impresa se hanno le caratteristiche richieste. Il principio è molto chiaro: il fatto che l’attività sia illegale non incide sull’obbligo fiscale.
Entrando nella parte più economica, il testo introduce il requisito dell’economicità. L’attività deve essere rivolta al mercato e deve almeno tendere a coprire i costi. Se è strutturalmente in perdita e vive solo di contributi o sovvenzioni, allora manca questo requisito e non si può parlare di impresa. Però, ed è fondamentale, non serve che ci sia un utile: non è necessario il lucro soggettivo. Basta che l’attività sia organizzata per funzionare economicamente. Questo è un altro punto chiave: l’impresa è definita in modo oggettivo, non psicologico.
Poi si affronta il tema della fase iniziale, la start-up. Qui il problema è capire quando nasce l’impresa. Il documento dice che, in molti casi, anche le attività preparatorie possono essere considerate già esercizio d’impresa, soprattutto se sono chiaramente orientate a un’attività economica futura. La giurisprudenza, sia italiana che europea, tende ad includere questi atti preparatori, perché fanno parte del processo imprenditoriale. Tuttavia, l’amministrazione è più prudente e valuta caso per caso. Quindi qui c’è già una tensione interpretativa: da un lato una visione ampia, dall’altro una più restrittiva.
Infine, arrivando alla parte sulle attività dell’art. 2195 e sul requisito dell’abitualità, si chiarisce che per essere impresa l’attività deve essere stabile e sistematica. Non serve che sia continua tutto l’anno, ma deve avere una certa regolarità. Anche un solo affare può essere impresa, però solo se è complesso, organizzato e di rilevanza economica. Questo è molto importante nella pratica, ad esempio nelle operazioni immobiliari: anche un’operazione unica può trasformarti in imprenditore.
Si insiste molto sul fatto che l’abitualità non è solo una questione di frequenza, ma anche di organizzazione e rilevanza economica. Attività piccole richiedono più ripetizione per essere considerate impresa; attività grandi possono bastare da sole. Questo rende la valutazione sempre concreta e caso per caso.
Un esempio molto attuale è quello delle locazioni brevi: il legislatore ha introdotto una presunzione per cui, sopra un certo numero di immobili, l’attività si considera automaticamente imprenditoriale. Qui si vede chiaramente un altro trend: il fisco tende a trasformare attività “di confine” in impresa per semplificare e controllare meglio.
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