Articolo 54 Bis del TUIR

TUIR

Art. 54-bis TUIR - Plusvalenze e altri proventi.

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 5

"1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno."

Commento del professionista

L'articolo 54 bis  del TUIR, disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze nell’ambito del reddito di lavoro autonomo nasce con l’obiettivo di rendere il sistema più analitico e completo, avvicinandolo, ove necessario, alle regole già previste per il reddito d’impresa. In questo contesto, viene chiarito che tali componenti reddituali rilevano con riferimento ai beni mobili strumentali, con esclusione degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il criterio di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i beni a deducibilità limitata. Viene infatti espressamente prevista, anche per i lavoratori autonomi, la regola già applicabile alle imprese: tali componenti rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Questo principio si applica, ad esempio, agli autoveicoli o alle apparecchiature telefoniche, e recepisce un orientamento già consolidato dell’Agenzia delle Entrate.

Sempre in un’ottica di coordinamento con il reddito d’impresa, viene introdotta una specifica norma antielusiva relativa alla cessione dei contratti di locazione finanziaria. In caso di cessione di tali contratti, aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili strumentali (sempre con esclusione degli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione), concorre alla formazione del reddito il valore normale del bene, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui, attualizzati alla data della cessione.

Per quanto riguarda il momento di tassazione, le plusvalenze nel lavoro autonomo concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepite e non possono essere rateizzate. Questa differenza rispetto al reddito d’impresa è coerente con il principio di cassa che caratterizza il lavoro autonomo, a differenza del principio di competenza applicato alle imprese. Di conseguenza, il professionista non può distribuire la tassazione della plusvalenza su più esercizi.

Un ulteriore chiarimento riguarda i casi in cui il corrispettivo della cessione sia rappresentato, ad esempio, dalla costituzione di una polizza vita a favore del professionista. In tali ipotesi, la plusvalenza resta comunque imponibile: l’operazione viene infatti vista come due momenti distinti, ossia la percezione di un reddito imponibile e il successivo impiego di tale reddito per la stipula di un contratto assicurativo che genererà una rendita futura.

Infine, la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno confermato che, anche quando il corrispettivo della cessione assume la forma di una rendita vitalizia, la plusvalenza è comunque imponibile. Non rileva né il fatto che la rendita venga tassata con regole diverse (ad esempio come reddito assimilato a lavoro dipendente), né il suo carattere aleatorio, in quanto il suo valore è determinabile sulla base dei criteri fiscali di capitalizzazione.

In sintesi, la riforma introduce una disciplina più strutturata e coerente, allineando in larga parte il trattamento delle plusvalenze nel lavoro autonomo a quello delle imprese, pur mantenendo le specificità proprie del criterio di cassa.

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