Articolo 53 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 53 T.U.IVA - Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L'art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 - recante "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto", in GU 23 dicembre 1997 n. 298 - ha disposto che "ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento").

In vigore dal 30/08/1993 con effetto dal 01/01/1973

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 57

Nota:
Per gli effetti vedasi l'art. 3 del DPR n. 24/79. Vedi l'art. 5 del D.P.R. n. 441 del 10/11/97.

"Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita',
comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,
negozi o depositi dell'impresa, ne' presso i suoi rappresentanti, salvo che
sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in
dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto,
trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della
proprieta'.
Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalita' con le
quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le
dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati
indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata
registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a
quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro
giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto, ovvero da
altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato
presso l'ufficio del registro.
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non
dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o
ad uno degli altri titoli di cui al primo comma."

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