Articolo 51 del TUIR
TUIR
Art. 51 TUIR - Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art.48)
In vigore dal 25/02/2026
Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2026 n. 23 Articolo 14
"1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono .
2. Non concorrono a formare il reddito (1) :
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
Abrogato [ b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; ]
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (12); le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47 ;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;(3)
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall' articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) Abrogato [ la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; ]
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.(6) (8) (9) (11)
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che 1° Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 , o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.
Abrogato [ 4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative. ]
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(10)
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all' articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare , i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all' articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.(2)
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 , e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento (4) . Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all' articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 .(7)
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto."
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(1) Vedasi a riguardo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93.
(2) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 7-quinquies decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.
(3) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella presente lettera vedasi l'art. 1, comma 162 legge 11 dicembre 2016 n. 232.
(4) Per l'interpretazione del presente periodo vedasi il comma 271 dellalegge n. 205 del 27/12/2017.
(6) Per l'elevazione dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del presente comma, limitatamente al periodo di imposta 2020, vedi l'art. 112, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Vedi, anche, l'art. 1, comma 184, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
(7) Vedi ulteriori disposizioni nell'art. 1 del D.I. 23/12/2021 GU 13/2022. Come stabilito dal comma 98 della legge 207/2024 , le disposizioni del comma 8-bis del presente articolo si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
(8) Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00, come disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
(9) Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo e' elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, come disposto dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si veda anche il successivo comma 17.
(10) Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come disposto dall'articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Il presente comma è stato poi modificato dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025, ai sensi di quanto disposto dall' art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 84/2025.
(11) Ai sensi dell' articolo 1, commi 390 e 391, della stessa legge 207/2024 , per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite e' elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 . I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il limite di cui al secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
(12) Il precedente importo di "euro 8" è stato elevato a "euro 10" dall'articolo 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
Commento del professionista
Due principi, un mondo di implicazioni
L'art. 51 del TUIR è la norma più importante per chiunque abbia a che fare con la busta paga: datori di lavoro, consulenti del lavoro, commercialisti, HR manager. Governa la determinazione del reddito di lavoro dipendente attraverso due principi fondamentali — onnicomprensività e cassa — che sembrano semplici ma generano una casistica applicativa vastissima, arricchita ogni anno da circolari, risoluzioni e sentenze.
Il principio di onnicomprensività significa che tutto ciò che il lavoratore percepisce — in denaro o in natura, direttamente dal datore o da terzi, a qualunque titolo — in ragione del suo status di lavoratore dipendente è, in linea di principio, reddito imponibile. Il principio di cassa significa che il reddito si imputa al periodo in cui viene effettivamente percepito, con un'unica deroga: le somme corrisposte dal datore di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferite all'anno precedente, si imputano comunque a quest'ultimo. È la cosiddetta "cassa allargata", esclusiva del lavoro dipendente.
A questi due principi generali si contrappone un catalogo tassativo di esclusioni e agevolazioni contenuto nei commi successivi, che è la vera anima operativa della norma.
Le esclusioni: il catalogo del comma 2
Il comma 2 elenca le somme e i valori che, in deroga all'onnicomprensività, non concorrono a formare il reddito. L'elenco è tassativo: non è ammessa un'interpretazione analogica o estensiva. Per fruire di ciascuna agevolazione è necessario — salvo rare eccezioni — che il benefit sia rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, escludendo qualunque erogazione individuale. Il concetto di "categoria" è interpretato in senso ampio dall'Agenzia delle Entrate: possono essere categoria i turnisti notturni, i dipendenti inviati all'estero, o i lavoratori con la stessa anzianità di servizio.
Contributi previdenziali, assistenziali e sanitari (lett. a)
Sono esclusi i contributi obbligatori per legge — INPS, INAIL — nonché i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con esclusiva finalità assistenziale, in conformità a contratti collettivi o regolamenti aziendali, fino al limite di 3.615,20 euro. Oltre tale soglia, l'eccedenza concorre al reddito. Attenzione: i contributi facoltativi o che trovano fonte solo in accordi individuali — non in fonti contrattuali o di legge — concorrono invece al reddito, salvo apposita previsione contrattuale collettiva.
Le prestazioni erogate dalle casse seguono il principio generale dell'art. 6 TUIR: sono imponibili se sostituiscono reddito (lucro cessante), non lo sono se risarciscono un danno emergente come l'invalidità permanente.
Vitto e mensa (lett. c)
Sono escluse le somministrazioni di vitto dirette da parte del datore di lavoro — tipicamente il pasto fornito al cuoco di un ristorante o al personale di bordo — e le prestazioni erogate in mense aziendali gestite direttamente o da terzi in convenzione. Per i servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), la norma fissa soglie precise: 4 euro al giorno per i buoni cartacei, 10 euro per quelli elettronici. Per i lavoratori in cantieri edili o strutture temporanee in zone prive di servizi di ristorazione, è prevista un'indennità sostitutiva esente fino a 5,29 euro al giorno.
La distinzione tra sistemi mensa, card elettroniche e ticket restaurant ha generato una casistica articolata. La card elettronica utilizzabile presso esercizi convenzionati — la cosiddetta "mensa diffusa" — è assimilata alla mensa aziendale e non al buono pasto, quindi non è soggetta ai limiti di importo. I servizi erogati tramite App mobile assimilabili ai buoni pasto seguono invece la disciplina dei ticket.
Trasporto collettivo e abbonamenti (lett. d e d-bis)
Le prestazioni di trasporto collettivo dalla abitazione alla sede di lavoro non concorrono al reddito, ma solo se il servizio è organizzato e gestito dal datore di lavoro: le indennità sostitutive in denaro sono invece interamente imponibili. Dal 2018 è possibile rimborsare o pagare direttamente gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale — per il dipendente e i familiari a carico — senza limiti di importo e senza che il rimborso generi reddito imponibile.
Compensi reversibili (lett. e)
Non concorrono al reddito i compensi che per legge o clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato — tipicamente i gettoni di presenza o le indennità percepite da dipendenti pubblici per incarichi svolti in ragione della loro carica che devono per legge essere riversati.
Welfare aziendale: opere, servizi e benefit familiari (lett. f, f-bis, f-ter, f-quater)
Queste quattro lettere costituiscono il cuore normativo del welfare aziendale. La lett. f esclude dal reddito l'utilizzo di opere e servizi — non somme di denaro — con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto, riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in forza di contratto collettivo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari dell'art. 12.
La lett. f-bis estende l'esclusione a somme, servizi e prestazioni per l'educazione e l'istruzione dei figli — asili nido, scuole di ogni ordine, centri estivi, borse di studio, libri di testo, trasporto scolastico — anche se erogatimediante rimborso diretto al dipendente, purché documentati.
La lett. f-ter detassa le somme per l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, incluse le prestazioni psicologiche per questi soggetti.
La lett. f-quater esclude i premi assicurativi per il rischio di non autosufficienza e per gravi patologie, versati dal datore a favore della generalità dei dipendenti.
Un punto critico, chiarito dall'Agenzia con la ris. 55/E/2020: il welfare non può essere usato per sostituire retribuzione ordinaria imponibile su scelta individuale delle parti, al di fuori dei meccanismi previsti per i premi di produttività. I benefit detassati devono rispondere a logiche di utilità collettiva, non a finalità meramente retributive individuali.
Azionariato popolare (lett. g)
Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre al reddito fino a 2.065,83 euro per periodo d'imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società o cedute prima del triennio. Se la cessione avviene prima dei tre anni, l'importo che non aveva concorso diventa imponibile nel periodo della cessione. Le stock options ordinarie non godono di alcuna agevolazione dal 25 giugno 2008. Le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano invece di un regime agevolato specifico, senza limiti di importo e senza vincolo di possesso.
La valorizzazione dei fringe benefit: valore normale e forfait (commi 3 e 4)
Per le retribuzioni in natura il criterio generale è il valore normale ex art. 9 TUIR, ovvero il prezzo di mercato. Fa eccezione il caso dei beni prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, per i quali si assume il prezzo mediamente praticato nella cessione al grossista.
Una regola fondamentale: se il valore complessivo dei benefit ricevuti nel periodo d'imposta non supera 258,23 euro, l'intero importo è esente. Se invece lo supera — anche di un solo centesimo — l'intero valore concorre al reddito. Questa soglia ha subito nel tempo deroghe temporanee, da ultimo la legge di bilancio 2025 ha modificato nuovamente il perimetro applicabile per il 2025. Il professionista deve verificare la soglia vigente anno per anno.
Per i fringe benefit più diffusi il comma 4 prevede forfettizzazioni che sostituiscono il valore normale:
Auto aziendale in uso promiscuo. Dal 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, si applica il 50% dell'importo corrispondente a 15.000 km calcolato sulle tabelle ACI, ridotto al 10% per i veicoli puramente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Per i contratti precedenti restano le aliquote graduate in base alle emissioni di CO₂ introdotte dalla legge di bilancio 2020. La valorizzazione è forfettaria e prescinde dall'effettivo utilizzo.
Prestiti agevolati. Il benefit è pari al 50% della differenza tra gli interessi al TUR vigente alla scadenza di ciascuna rata e gli interessi effettivamente applicati. Se il prestito è a tasso zero, il benefit è il 50% del TUR.
Fabbricati in uso. Il reddito in natura è la differenza tra rendita catastale aumentata delle spese a carico del datore (esclusa la manutenzione ordinaria, già inclusa nella rendita) e quanto corrisposto dal dipendente. Per gli alloggi concessi con obbligo di dimora il valore si riduce al 30%.
Trasporto ferroviario gratuito. Per i dipendenti delle aziende ferroviarie, il benefit è determinato forfettariamente su una percorrenza media convenzionale di 2.600 km con l'introito medio per passeggero/km pubblicato annualmente dal Ministero delle Infrastrutture.
Le indennità di trasferta (comma 5)
Le trasferte fuori dal territorio comunale seguono un sistema a tre binari alternativi. Nel rimborso analitico (a "piè di lista") le spese di viaggio, vitto e alloggio documentate non concorrono al reddito; per le altre spese non documentabili è prevista una franchigia di 15,49 euro al giorno (25,82 per le trasferte estere). Nel rimborso forfettario l'indennità giornaliera è esente fino a 46,48 euro in Italia e 77,47 euro all'estero. Nel sistema misto le soglie si riducono di un terzo se si rimborsa analiticamente il vitto o l'alloggio, di due terzi se si rimborsano entrambi. Le trasferte nel comune della sede di lavoro concorrono integralmente al reddito, salvo i rimborsi di spese di trasporto certificati dal vettore.
Un aggiornamento rilevante introdotto dal D.Lgs. 192/2024 e confermato dalla legge di bilancio 2025, poi dal D.L. 84/2025: i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC) non concorrono al reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili — bonifico, carta di credito, POS. Il pagamento in contanti di queste spese rende imponibile il rimborso, sia per i lavoratori dipendenti sia, con regola analoga, per gli autonomi.
Trasfertisti e indennità di volo (comma 6)
I trasfertisti sono quei lavoratori che per contratto non hanno una sede fissa e svolgono attività in luoghi sempre variabili. La norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 7-quinquies del D.L. 193/2016 ha chiarito definitivamente che il regime del 50% di imponibilità delle indennità si applica solo se sussistono cumulativamente tre condizioni: assenza di indicazione della sede nel contratto, continua mobilità richiesta dall'attività, e corresponsione di un'indennità fissa indipendentemente da dove e se la trasferta è avvenuta. Se anche una sola condizione manca, si applica il regime ordinario delle trasferte.
Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dai contratti collettivi concorrono al reddito nella misura del 50%, a condizione che siano legate all'effettiva prestazione del servizio: i pensionati non possono beneficiarne.
Indennità di trasferimento (comma 7) e servizi all'estero (comma 8)
Le indennità di trasferimento — distinte sia dalle trasferte che dal regime dei trasfertisti — non concorrono al reddito nella misura del 50%, fino a 1.549,37 euro annui per trasferimenti interni e 4.648,11 euro per quelli internazionali. Il regime si applica solo per il primo anno dalla data del trasferimento e presuppone un rapporto di lavoro già instaurato: il neoassunto che si trasferisce per raggiungere la sede di lavoro non può beneficiarne.
Gli assegni di sede e le indennità per servizi prestati all'estero (ISE) concorrono al reddito nella misura del 50%. L'applicazione di questo regime esclude quello delle trasferte: non si può godere di entrambi per la stessa fattispecie.
Il lavoro all'estero: le retribuzioni convenzionali (comma 8-bis)
Per i dipendenti residenti in Italia che lavorano all'estero in modo continuativo, esclusivo e per più di 183 giorni in 12 mesi, il reddito imponibile è determinato forfettariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali pubblicate ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro. Non rileva la retribuzione effettiva: tutto ciò che viene corrisposto — straordinari, indennità, benefit — è assorbito nella determinazione forfettaria. L'agevolazione si applica anche se il lavoratore opera in più Stati esteri.
Welfare aziendale e premi di produttività
Dal 2016 i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore a 80.000 euro possono assoggettare i premi di risultato a un'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'IRPEF ordinaria, fino a 3.000 euro (4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione, per contratti precedenti al D.L. 50/2017). Il premio deve essere collegato a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, previsti da contratti aziendali o territoriali.
Il lavoratore può scegliere di ricevere il premio in natura anziché in denaro, beneficiando del regime agevolato previsto dall'art. 51. Se opta per contributi alla previdenza complementare, essi sono esclusi dal reddito anche oltre il limite ordinario di 5.164,57 euro. La scelta della conversione del premio in welfare deve essere contrattualizzata a livello collettivo: non è rimessa alla sola autonomia individuale.
Le agevolazioni per il rientro di lavoratori e ricercatori
L'art. 44 del D.L. 78/2010 prevede l'esclusione dal reddito del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia dopo almeno due anni di attività all'estero, per sei periodi d'imposta (prorogabili fino a 13 in presenza di figli o acquisto di immobile residenziale). Il "regime impatriati" dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — modificato da ultimo dal D.L. 21/2022 — prevede invece che il 70% del reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza dopo almeno due anni all'estero sia escluso dal reddito imponibile per cinque anni (dieci in presenza di condizioni aggiuntive), con ulteriore riduzione al 10% per chi si trasferisce in una delle regioni del Mezzogiorno.
Addizionale IRPEF su bonus e stock option nel settore finanziario
Dirigenti e collaboratori di banche, SGR, SIM, holding finanziarie e intermediari che percepiscono componenti variabili della retribuzione — bonus, stock option — eccedenti la parte fissa del contratto sono soggetti a un'addizionale IRPEF del 10% sulla parte variabile eccedente quella fissa. L'addizionale è autonoma rispetto all'IRPEF ordinaria: non interagisce con le detrazioni d'imposta, non rileva nella determinazione dell'aliquota media per la tassazione separata e non entra nel calcolo del credito per le imposte estere.
Rivalutazione delle soglie (comma 9)
Le soglie di non concorrenza al reddito possono essere aggiornate con D.P.C.M. quando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati supera il 2% rispetto al valore del 1998. Nessun decreto di rivalutazione risulta finora emanato in applicazione di questa previsione, che resta pertanto lettera morta.
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