Articolo 51 del T.U.B.

T.U.B

Art. 51 T.U.B. - Vigilanza informativa.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

"1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale."

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