Articolo 51 bis del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 51 bis T.U.IVA - Poteri e attribuzioni degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
In vigore dal 24/07/1982 al 01/01/1992
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/1982 n. 463 Articolo 5
Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18
"Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti,
i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su conforme parere
dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli
affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende
e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma
dell'art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale
nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'art.
28 e l'ufficio e' in possesso di elementi dai quali risulta che nell'anno
di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non
soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento
milioni;
b) quando dagli atti e documenti di cui all'art. 54, terzo comma, ovvero da
altri elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha
effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella
lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
c) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono
le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell'art. 55; la
disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici
non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
cento milioni;
d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per
operazioni inesistenti;
e) quando dagli elementi in possesso dell'ufficio risulta che l'ammontare
dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione
annuale e' superiore di oltre un decimo a quella spettante e la
differenza e' superiore a lire cento milioni.
La richiesta puo' riguardare anche i conti successivi all'anno o agli anni
cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo' essere
estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente
separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente
lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societa' che
esercita l'attivita' di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, la
richiesta puo' essere estesa ai conti intestati ai soci delle societa' di
fatto nonche' agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui
le fatture sono state emesse o utilizzate.
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non
possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a
soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono
tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o,
autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso
formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta
stessa.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni."
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