Articolo 50 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 50 T.U.IVA - Sanzioni penali.
In vigore dal 01/01/1973 al 14/04/1982
Soppresso dal 14/04/1982 da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13
"Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare
per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli
articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa dalla meta' al doppio dell'imposta non versata.
Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un
ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto
stabilito negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio del rimborso conseguito,
salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei
reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e' punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni.
Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i
corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a
lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui
all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o
recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore
a quella reale.
La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un
periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacita' previste negli articoli
28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonche' la
cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e
dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le
stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante
l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale."
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