Articolo 49 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 49 T.U.IVA - Determinazione delle pene pecuniarie.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/04/1998
Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
"Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto
della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita'
dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue
condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre
anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per
la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni
della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu'
disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
comune."
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