Articolo 49 del T.U.B.

T.U.B

Art. 49 T.U.B. - Assegni circolari.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

"1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche' di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia determina la misura, la composizione e le modalita' per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1."

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