Articolo 48 del T.U.B.

T.U.B

Art. 48 T.U.B. - Credito su pegno. (N.D.R.: Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 DLG 4 agosto 1999 n. 342 la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia' abilitate all'esercizio dell'attivita' di credito su pegno.)

In vigore dal 19/10/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 10

"1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia."

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