Articolo 47 del T.U.IVA

T.U.IVA

Art. 47 T.U.IVA - Altre violazioni.

In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

"Sono punite con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila
lire:
1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n.3) dell'art. 51 e la
restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n.2) dell'art. 51
ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei
poteri indicati nell'art. 51;
3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non
contemplata espressamente."

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