Articolo 47 Bis del TUIR

TUIR

Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

In vigore dal 20/12/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 12

"1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212."

Commento del professionista
I. Introduzione e genesi della norma

L'articolo 47-bis del TUIR è la norma deputata a definire, in via trasversale e con portata sistematica, i criteri per l'individuazione dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (i c.d. paradisi fiscali), rilevanti ai fini dell'applicazione di numerose disposizioni del Testo Unico.

La norma è stata introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, in attuazione delle Direttive ATAD (2016/1164/UE e 2017/952/UE) contro le pratiche di elusione fiscale. Prima di tale intervento, la definizione di regime fiscale privilegiato era contenuta nel comma 4 dell'art. 167 TUIR ed era funzionalmente legata alla sola disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC). Con la riforma del 2018, invece, la definizione è stata resa autonoma e collocata nel nuovo art. 47-bis, con efficacia generale per tutte le disposizioni del TUIR che vi facciano riferimento: dalla tassazione dei dividendi (art. 89), alle plusvalenze in regime PEX (art. 87), fino ai costi black list (art. 110).

L'ultimo aggiornamento della norma, di carattere procedurale, è intervenuto con il D.Lgs. n. 192/2025, che ha modificato il comma 3 in materia di interpello, aggiornando il riferimento normativo alla luce della riforma dell'istituto operata dal D.Lgs. 219/2023.

II. Il testo della norma

Comma 1 — I regimi fiscali di Stati o territori — diversi da quelli UE o SEE con accordo di scambio di informazioni — si considerano privilegiati:

lett. a) in caso di controllo ex art. 167, comma 2, laddove il livello di tassazione effettivo estero sia inferiore al 50% di quello virtuale italiano (rinvio all'art. 167, comma 4, lett. a);

lett. b) in assenza di controllo, laddove il livello di tassazione nominale risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenendo conto anche dei regimi speciali non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti.

Comma 2 — Il soggetto residente che detenga partecipazioni in un'entità black list può dimostrare: a) lo svolgimento di un'attività economica effettiva; oppure b) l'assenza dell'effetto di localizzazione dei redditi in detti territori.

Comma 3 — Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), L. 212/2000.

III. Ambito di applicazione e soggetti esclusi

L'art. 47-bis opera una prima e fondamentale esclusione dal perimetro dei Paesi a fiscalità privilegiata: ne sono sottratti gli Stati membri dell'Unione Europea e gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che abbiano stipulato con l'Italia un accordo che garantisca un effettivo scambio di informazioni. Questa esclusione, già prevista dalla L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) con riferimento all'art. 167 TUIR, è stata confermata nella nuova architettura normativa.

Per gli Stati UE e SEE collaborativi, pertanto, non si pone mai un problema di fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis, indipendentemente dal livello effettivo di tassazione ivi applicato. La questione resta aperta per i Paesi terzi che abbiano stipulato con l'Italia convenzioni contro le doppie imposizioni: in tali casi le imposte sui redditi applicabili devono essere individuate con riferimento alle singole convenzioni vigenti.

IV. I due criteri di individuazione: un sistema binario
1. Il criterio effettivo per le partecipazioni di controllo (lett. a)

In caso di partecipazione di controllo, rilevante ai sensi dell'art. 167, comma 2, TUIR, il parametro per qualificare un Paese come a fiscalità privilegiata è il livello di tassazione effettivo. Il test richiede un confronto tra il tax rate effettivo della società estera e il tax rate virtuale italiano: se la tassazione effettiva estera è inferiore al 50% di quella a cui il soggetto non residente sarebbe stato assoggettato se fosse stato residente in Italia, il Paese si considera black list.

Tecnicamente, il tax rate effettivo estero si calcola come rapporto tra le imposte effettivamente dovute dalla partecipata estera sull'utile ante imposte emergente dal suo bilancio; il tax rate virtuale italiano si calcola rideterminando il reddito imponibile secondo le disposizioni fiscali italiane e applicando l'aliquota IRES. La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018 ha precisato che, nella determinazione di entrambi i tax rate, rileva la sola IRES e non anche l'IRAP.

Per la verifica del controllo si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 167, comma 2, TUIR: è controllata l'entità estera nei cui confronti un soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente (anche tramite fiduciaria o interposta persona), il controllo di diritto, di fatto o contrattuale ex art. 2359 c.c., oppure detenga direttamente oltre il 50% della partecipazione agli utili. Ai fini della verifica del controllo, non si tiene conto dell'effetto demoltiplicativo sulle partecipazioni indirette.

Qualora la struttura presenti una "catena" di società estere tutte controllate, si applica il tax rate test effettivo a ciascuna controllata (con esclusione delle entità UE/SEE). Se invece non si controlla l'intera catena, si applica il test effettivo alle controllate e il test nominale alle eventuali partecipazioni di minoranza detenute per il tramite di quelle controllate.

Aggiornamento — Risposta a Interpello n. 191/2025. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ETR test deve essere superato sia nell'esercizio di maturazione degli utili sia in quello della loro distribuzione. La posizione è stata confermata anche in relazione al coordinamento con il comma 1007 dell'art. 1, L. 205/2017, affermando che, in costanza degli stessi criteri giuridici di qualificazione (ossia dell'art. 47-bis), debba seguirsi il criterio del "doppio test".

2. Il criterio nominale per le partecipazioni di minoranza (lett. b)

In assenza del requisito del controllo, il parametro si sposta sul livello di tassazione nominale: si considerano privilegiati i regimi il cui livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano. La scelta del criterio nominale per le partecipazioni di minoranza risponde a un'esigenza di semplificazione, riconoscendo la difficoltà pratica che i soci non qualificati incontrano nel reperire le informazioni necessarie per determinare il tax rate effettivo della partecipata.

Aggiornamento — Risposta a Interpello n. 131/2025. L'Agenzia delle Entrate ha precisato due punti rilevanti: (i) ai fini del confronto tra le aliquote nominali, in coerenza con la disciplina CFC, rileva la sola IRES, con esclusione dell'IRAP; (ii) le ritenute in uscita eventualmente applicate nello Stato estero non rilevano ai fini della determinazione del livello di tassazione nominale estero.

V. I regimi speciali: una nozione ora codificata

Un profilo di assoluto rilievo nella lett. b) del comma 1 riguarda la considerazione dei regimi speciali esteri. Prima del D.Lgs. n. 142/2018, tale nozione era elaborata esclusivamente per via di prassi (circ. n. 35/E/2016). Ora la legge individua espressamente quattro requisiti perché un regime possa qualificarsi come "speciale" ai fini del computo del tax rate nominale:

non deve essere applicabile strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività; deve essere fruibile solo in funzione di specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario; pur non incidendo direttamente sull'aliquota, deve prevedere esenzioni o riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale sotto la soglia del 50%; se riguarda solo alcuni aspetti dell'attività svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nel regime speciale deve risultare prevalente in termini di ricavi ordinari.

La specialità può quindi riguardare aliquota o imponibile e deve presentare carattere soggettivo (es. microimprese), temporale (es. agevolazioni a durata limitata nel tempo) o territoriale (es. zone franche). Non configurano invece "regimi speciali" le agevolazioni strutturali e generalmente applicabili: la relazione illustrativa cita espressamente il regime ACE (Aiuto alla Crescita Economica) come esempio di regime non speciale, in quanto agevolazione strutturale riconosciuta a tutti i contribuenti che effettuano investimenti in capitale.

Qualora sia presente un regime speciale, il calcolo non si fonda sul livello di tassazione effettivo, bensì sul tax rate nominale risultante dall'applicazione del regime speciale stesso. Una metodologia praticabile per procedere al calcolo è la seguente: quantificare la minore imposta pagata in ragione del regime speciale rispetto all'imposta ordinaria, determinarne l'incidenza percentuale sull'imposta che si sarebbe pagata senza il regime speciale, e rettificare in diminuzione in quella proporzione l'aliquota nominale ordinaria.

VI. Il problema intertemporale: maturazione o percezione?

Una delle questioni più controverse dell'intera disciplina riguarda quale momento temporale assuma rilievo per verificare la natura white/black del Paese di residenza della partecipata: il periodo di maturazione dell'utile o quello della sua percezione da parte del socio italiano?

L'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente affermato (circ. n. 35/E/2016) la rilevanza del momento di percezione, con le evidenti distorsioni che tale impostazione comportava nelle situazioni di cambiamento di status del Paese. La L. n. 205/2017 (art. 1, comma 1007) è intervenuta stabilendo che non si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi precedenti in cui le partecipate non erano incluse nella black list ministeriale.

Con il principio di diritto n. 17/2019, l'Agenzia ha però qualificato tale disposizione come derogatoria e non come introduzione di un principio generale del "maturato puro", ribadendo che il criterio generale resta quello della tassazione secondo le regole vigenti al momento della distribuzione. La risposta ad interpello n. 38/2021 ha mostrato un'apertura verso il principio del maturato, richiedendo la verifica della qualificazione white/black per ciascun periodo d'imposta in cui il socio era titolare delle partecipazioni. Tale impostazione sembra essere stata ulteriormente consolidata con la risposta a interpello n. 191/2025, dalla quale è possibile desumere che, in costanza del medesimo criterio giuridico di qualificazione del Paese estero (ovvero in costanza di applicazione dell'ETR test previsto dall'art. 47-bis), debba seguirsi sempre il criterio del "doppio test" in base alle indicazioni della circolare n. 35/E del 2016, e non la regola del maturato puro di cui al comma 1007.

Assonime (circ. n. 15/2021) ha criticato il principio di diritto n. 17/2019, sostenendo che la natura white o black della partecipazione vada verificata applicando a ciascun periodo d'imposta le regole pro tempore vigenti, con conclusioni estensibili anche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze. Con la risposta n. 481/2022, l'Agenzia ha invece ribadito la necessità di verificare il requisito della residenza fiscale della partecipata applicando retroattivamente i criteri dell'art. 47-bis a tutti gli esercizi di possesso della partecipazione.

VII. Le circostanze esimenti (comma 2)

Il comma 2 riconosce al contribuente italiano la facoltà di disapplicare la disciplina sfavorevole collegata alla black list dimostrando la sussistenza di almeno una delle due circostanze esimenti.

1. Prima esimente: attività economica effettiva (lett. a)

La prima esimente consiste nella dimostrazione che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 167, comma 5, lett. a), il riferimento è ora alla più ampia nozione di "attività economica effettiva" (e non più solo "effettiva attività industriale o commerciale"). Questa scelta recepisce i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Cadbury-Schweppes (causa C-196/04 del 12 settembre 2006), secondo cui la lotta alle pratiche abusive giustifica le restrizioni alla libertà di stabilimento solo quando mira a ostacolare costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica.

L'inclusione degli "attivi" tra i requisiti costituisce una novità rilevante, che estende il concetto di presenza economica effettiva anche a casi come le holding o i centri di servizi finanziari infragruppo in cui la presenza fisica sul territorio di insediamento non è particolarmente rilevante, ma l'entità dispone comunque di un patrimonio di attivi significativo. È stata inoltre eliminata la condizione specifica prevista per le attività bancarie, finanziarie e assicurative (che richiedeva la prevalenza delle fonti, degli impieghi o dei ricavi dal Paese di insediamento), rendendo il test più omogeneo per tutti i settori.

2. Seconda esimente: assenza di effetto localizzativo (lett. b)

La seconda esimente consiste nel dimostrare che dalla partecipazione il soggetto residente non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Sono da ritenere ancora parzialmente validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/E/2016, che richiamava le esemplificazioni del d.m. n. 429/2001.

L'esimente è soddisfatta, tra l'altro, quando oltre il 75% dei redditi dell'impresa non residente siano prodotti in Stati a fiscalità ordinaria e ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza regimi speciali; oppure quando la principale attività venga svolta in uno Stato a fiscalità non privilegiata in cui i redditi siano integralmente tassati.

L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 51/E/2010 e circ. n. 35/E/2016) ha chiarito che l'esimente è soddisfatta anche quando il soggetto residente dimostri di non aver conseguito un significativo risparmio d'imposta: la ratio della disposizione è soddisfatta quando il tax rate effettivo complessivamente scontato sui redditi prodotti dalla partecipata risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia. Se è dimostrato che il carico fiscale complessivo è almeno pari al 50% di quello che sarebbe stato scontato se la partecipata fosse stata residente in Italia, non si riscontrano intenti o effetti elusivi rilevanti.

3. Il ricorso all'interpello preventivo (comma 3)

Il contribuente che intenda far valere una delle due esimenti può ricorrere allo strumento dell'interpello preventivo ex art. 11, comma 1, lett. e), L. 27 luglio 2000, n. 212. Il D.Lgs. n. 192/2025 ha aggiornato il riferimento al tipo di interpello da "lett. b)" a "lett. e)", allineandolo alla riforma della disciplina degli interpelli operata dal D.Lgs. n. 219/2023 che ha riclassificato la tipologia. Quando il contribuente non presenti preventivamente l'istanza di interpello o riceva risposta sfavorevole, è comunque tenuto a segnalare nella propria dichiarazione dei redditi la percezione di utili provenienti da partecipate black list, a pena della sanzione di cui all'art. 8, comma 3-ter, D.Lgs. n. 471/1997.

VIII. Il fenomeno della "sbiancatura" e il rapporto con la PEX

Un problema specifico, strettamente connesso all'evoluzione nel tempo dei criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, riguarda il fenomeno della c.d. sbiancatura: situazione in cui una società era classificata black in base alle disposizioni all'epoca vigenti ma risulterebbe white in base ai criteri attuali dell'art. 47-bis.

Assonime ha sostenuto l'esistenza di una regola equitativa implicitamente codificata nel comma 1007 dell'art. 1, L. n. 205/2017 secondo cui i nuovi criteri dell'art. 47-bis troverebbero applicazione retroattiva quando più favorevoli al contribuente. Tale impostazione, tuttavia, non è stata condivisa dall'Agenzia delle Entrate (risposta n. 481/2022), che ha affermato la necessità di applicare retroattivamente i criteri dell'art. 47-bis a tutti gli esercizi di possesso della partecipazione.

La questione assume rilievo anche ai fini della participation exemption sulle plusvalenze (art. 87 TUIR), che richiede la residenza fiscale della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso. Assonime ritiene che la verifica del requisito debba avvenire con riferimento alle regole pro tempore vigenti in ciascun periodo, per garantire coerenza con la parallela disciplina del dividend exemption; l'Agenzia mantiene invece l'orientamento della verifica retroattiva con i criteri attuali dell'art. 47-bis.

IX. Osservazioni conclusive

L'art. 47-bis TUIR rappresenta oggi il punto di riferimento normativo obbligato per chiunque operi con strutture che coinvolgano partecipazioni in soggetti esteri. La sua portata trasversale — che tocca al contempo la disciplina dei dividendi, delle plusvalenze, dei costi black list e delle CFC — lo rende una norma di cardine nell'architettura del diritto tributario internazionale italiano.

Tre sono le aree di criticità permanente per il professionista. La prima riguarda la corretta distinzione tra partecipazioni di controllo e di minoranza e la conseguente selezione del test applicabile, con le relative implicazioni in materia di documentazione da produrre. La seconda concerne il problema intertemporale della qualificazione degli utili, ancora irrisolto e oggetto di oscillazioni interpretative tra Agenzia delle Entrate e Assonime. La terza, infine, attiene alla definizione di "regime speciale" e alla verifica della sua prevalenza in termini di ricavi ordinari, che richiede un'analisi caso per caso e un'adeguata documentazione dell'assetto fiscale del Paese di insediamento.

Il monitoraggio delle evoluzioni di prassi in particolare delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate resta indispensabile, considerate le frequenti prese di posizione che hanno ridisegnato negli ultimi anni il perimetro applicativo della norma.

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