Articolo 46 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 46 T.U.IVA - Violazioni relative alle esportazioni.
In vigore dal 01/01/1984 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981
Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 3
Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
"Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui
alla lettera b), dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena pecuniaria da
2 a 4 volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non
avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater
qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la
maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c), dell'art. 8, il cessionario
o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
oltre i limiti consentiti e' punito con la pena pecuniaria da due a sei
volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
limite e' dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per
essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
non puo' superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene
versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
regolarizzazione della relativa fattura.
Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi
da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le
disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art.
14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
cento."
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